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Cosa dice la normativa

Qualità dell’aria

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 351/99 che introduce le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme, individua le Regioni quali autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria. Il Decreto stabilisce che per le aree nelle quali sono superati i valori limite siano redatti, a cura delle Regioni, piani finalizzati al risanamento della qualità dell’aria. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria da inviare al Ministero dell’Ambiente.
I decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 351/99 sono: il DM 60/02, il Decreto Legislativo 183/2004 e il DM 261/2002. Il DM 60/02 contiene i valori limite e le soglie di allarme per gli inquinanti: NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Benzene, Piombo, le informazioni di dettaglio da inviare al Ministero dell’Ambiente in riferimento agli inquinanti citati e le soglie di valutazione superiore e inferiore per ciascuno da utilizzare al fine dell’individuazione delle aree nelle quali il monitoraggio della qualità dell’aria è obbligatorio.
Il D.Lgs. 183/2004, parallelamente al DM 60/02, individua i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine da rispettare per la protezione della popolazione e della vegetazione dall’ozono e inoltre stabilisce il contenuto delle informazioni da inviare al Ministero dell’Ambiente in riferimento a questo inquinante. Il DM 261/2002 contiene le direttiva tecniche per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione dei Piani di Risanamento della qualità dell’aria. E’ in fase di recepimento da parte del Governo Italiano la Direttiva 2004/107/CE che stabilisce i valori obiettivo da rispettare per l’Arsenico, il Cadmio, il Nichel, il Mercurio e il Benzo(a)pirene; per quest’ultimo inquinante, fino al recepimento della Direttiva citata (previsto per il mese di febbraio 2007) rimangono in vigore le disposizioni previste dal DM 25/11/94.

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Emissioni

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
Il decreto non prende in considerazione gli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33.
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dal D.Lgs. 152/2006.
Il decreto 152/2006 ha inoltre abrogato il DPR 203/88 (precedente norma quadro in materia di inquinamento dell’aria prodotto dagli impianti industriali), il DM 10 marzo 1987 n. 105, il DM 8 maggio 1989 (impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW), il DPCM 21 luglio 1989, il DM 12 luglio 1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e disciplina per gli impianti di combustione con potenza termica entro i 50 MW), il DPR 25 luglio 1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate), il DM 21 dicembre 1995, il DM 16 maggio 1996, DM 20 gennaio 1999, n. 76, il DM 21 gennaio 2000 n. 107 ed il DM 16 gennaio 2004 n. 44.
Per quanto attiene alla tematica relativa al contenimento dei gas serra, il Decreto Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, COV, NH3 da raggiungere entro il 2010.
La Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni urgenti per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea ed in materia di autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.

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ultima modifica 19/03/2010 14:37